Gran parte della confusione sulle firme elettroniche nasce dal trattare quattro cose diverse come una sola.
Quattro strumenti, quattro funzioni
La firma elettronica qualificata identifica una persona e la sua volonta di vincolarsi. Ai sensi dell'art. 14 cpv. 2bis CO equivale alla firma autografa, cosi come sotto eIDAS nell'UE.
Il sigillo elettronico qualificato identifica un'organizzazione anziche una persona. Sopravvive ai cambi di personale, il che si adatta a certificati e comunicati.
La marca temporale qualificata stabilisce che un documento esisteva in una certa forma in un certo momento. Non dice nulla sul consenso.
La prova del diritto d'autore e ancora altro: il diritto sorge automaticamente ai sensi della Convenzione di Berna. Cio che manca e la prova della data di creazione.
Quale vi serve
Partite da cosa verrebbe contestato. Consenso contestato: firma. Origine contestata: sigillo. Data contestata: marca temporale. Paternita contestata: prova datata di creazione. Molti documenti ne richiedono piu di uno.
Qualificata non significa elettronica
Una firma elettronica semplice e ammissibile ma non gode di presunzione: chi se ne avvale deve provarne l'autenticita. Con la firma qualificata l'onere si inverte. E qui che sta la differenza pratica.





