Una fiduciaria di Zurigo ha un cliente che vuole garantire il prestito bancario di un partner commerciale. È venerdì sera, il cliente è in viaggio e la piattaforma di firma è già aperta. Prima che qualcuno clicchi su "invia", la fiduciaria si ferma. Una fideiussione è il tipo di contratto per cui basta una firma elettronica? Per questo no. I requisiti di forma dei contratti svizzeri per la firma elettronica dipendono dal tipo di contratto, e alcuni tipi la rifiutano del tutto.
La risposta breve
Per la maggior parte dei contratti il diritto svizzero non richiede una forma particolare. Dove la legge prescrive una forma, è il tipo di forma a decidere tutto. Una firma elettronica qualificata con marca temporale qualificata sostituisce la firma autografa, ma non sostituisce un testo scritto a mano e non sostituisce un atto pubblico. Diversi contratti molto noti richiedono una di queste due cose.
La regola: nessuna forma, salvo che una legge la preveda
Il punto di partenza è l'articolo 11 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO). I contratti richiedono una forma particolare per essere validi solo se la legge la prescrive. Un contratto di servizio, una licenza o un contratto di fornitura possono quindi, in linea di principio, essere conclusi per email, con una stretta di mano o con una firma elettronica. Se una forma è prescritta e non viene rispettata, il contratto è invalido, salvo che la legge disponga altrimenti (capoverso 2). Fedlex pubblica il diritto federale in tedesco, francese e italiano, e le tre versioni hanno uguale valore vincolante. Le traduzioni inglesi sullo stesso sito non sono ufficiali, quindi nelle note di dossier va citata una versione ufficiale.
Dove le firme elettroniche funzionano: la semplice forma scritta
Dove la legge richiede la forma scritta, l'articolo 13 CO esige la firma di tutti coloro che assumono un obbligo, e l'articolo 14 capoverso 2bis equipara alla firma autografa la firma elettronica qualificata con marca temporale qualificata, ai sensi della legge federale sulla firma elettronica (ZertES). Lo stesso capoverso aggiunge che restano riservate le disposizioni legali o contrattuali divergenti. È in quest'ultima frase che si trovano le eccezioni.
Eccezione 1: testo scritto a mano, non solo la firma
Alcune leggi chiedono più di una firma. Secondo l'articolo 505 del Codice civile (CC), il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano dal testatore, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno, e firmato. Un documento dattiloscritto con firma elettronica non lo soddisfa. Le norme sulla fideiussione dell'articolo 493 CO contengono un elemento simile: per una fideiussione di modesta entità prestata da una persona fisica, l'importo massimo deve essere scritto di proprio pugno nel documento.
Eccezione 2: atto pubblico
L'altro gruppo richiede un atto pubblico, cioè un documento redatto con un notaio o un altro funzionario competente. Tre esempi, letti su Fedlex:
Le compravendite di fondi, i contratti preliminari e quelli sui diritti di prelazione, di compera o di riscatto relativi a fondi sono validi solo con atto pubblico (articolo 216 CO). Serve un atto pubblico anche per il contratto che trasferisce la proprietà di un fondo (articolo 657 CC). Il contratto successorio deve assumere la forma del testamento pubblico (articolo 512 CC). Anche la fideiussione prestata da una persona fisica richiede un atto pubblico, con un'eccezione legale per gli importi modesti e per alcune garanzie a favore della Confederazione o di un Cantone (articolo 493 CO). Si tratta di formalità compiute davanti a un funzionario secondo le norme del luogo in cui avvengono, non di uno stile di firma che si possa scegliere in uno strumento.
Una lista di controllo per la scrivania della fiduciaria
Prima di inviare qualcosa per la firma elettronica, poni quattro domande. Primo: una legge prescrive una forma per questo tipo di contratto? Se no, l'articolo 11 lascia libera la scelta. Secondo: se è richiesta la forma scritta, si usa una firma elettronica qualificata con marca temporale qualificata, e la legge o il contratto riservano qualcos'altro? Terzo: la legge chiede la scrittura a mano o un atto pubblico? Allora nessuno strumento di firma basta, e la via è il notaio o la penna. Quarto: il contratto stesso indica quale forma richiedono le modifiche? L'articolo 12 CO estende alle modifiche l'esigenza legale della forma scritta, con una stretta eccezione per le clausole accessorie integrative che non contraddicono il documento.
Dove un sigillo aiuta comunque
Un sigillo non è una forma. Sigillare un documento gli assegna una marca temporale affidabile RFC 3161 e un'impronta crittografica, oltre a un link pubblico di verifica che chiunque può aprire senza un account, come descritto alla pagina come funziona. Questo non può trasformare una fideiussione firmata elettronicamente in una valida. Può però mostrare quale versione di una bozza, di una nota di dossier, di una procura in preparazione o di un'istruzione del cliente esisteva in un dato momento. Questa prova affianca la forma legale e non la sostituisce. Un sigillo inoltre non mostra chi ha scritto un documento e non mostra che il file fosse invariato prima di essere sigillato.
Di nuovo al venerdì sera
La fiduciaria di Zurigo non invia la fideiussione per la firma elettronica. Spiega al cliente che, come persona fisica, la fideiussione richiede un atto pubblico, prenota il notaio e sigilla la bozza concordata e la nota di dossier, in modo che la traccia preparatoria sia datata. Controllare una forma richiede dieci minuti. Scoprire più tardi che era sbagliata può far cadere il contratto stesso. Il controllo va fatto prima del clic, non dopo la controversia.
Sigilla i file preparatori per la tua prossima pratica cliente e usa il validatore per controllare qualsiasi PDF firmato che ricevi.






