
L'articolo 41 di eIDAS conferisce alle marcature temporali elettroniche qualificate una presunzione legale di accuratezza in tutti i 27 Stati membri dell'UE.
Nel febbraio 2025, uno studio legale di Zurigo specializzato in proprieta intellettuale ha ricevuto una telefonata urgente da una societa di consulenza informatica. Un ex collaboratore aveva presentato una rivendicazione di diritto d'autore su una base di codice sviluppata dalla societa nel corso di otto mesi. Il collaboratore disponeva di un commit Git datato. La societa aveva soltanto e-mail e i ricordi di un project manager. Il quesito fondamentale davanti al tribunale era uno: in quale momento preciso la societa aveva creato quel codice? Senza un timestamp elettronico qualificato, non esisteva alcuna presunzione legale e l'onere della prova gravava sul cliente.
L'articolo 41 del regolamento eIDAS 910/2014 stabilisce che un timestamp elettronico qualificato emesso da un QTSP incluso nell'elenco di fiducia dell'UE gode di una presunzione legale di accuratezza quanto alla data e all'ora indicate e all'integrita dei dati a cui si riferisce.
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